Regolamento sul patrocinio

Il Consiglio

VISTO l'art.6, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nella parte in cui prevede
che l'Autorità stabilisce le norme sul proprio funzionamento;
VISTO l'art.S, commi 1, 2, 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
VISTO l'art. 7 del Regolamento di organizzazione dell'Autorità, ap provato il 20 dicembre 2007;
RITENUTO di dover assicurare il riconoscimento dell'Autorità ad iniziative meritevoli di
attenzione e supporto per la crescita culturale dell'Autorità e atti nenti ai fini istituzionali della
stessa.

DELIBERA

Articolo 1

(Disposizioni generali e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Autorità per la vigilanza sui contratt i pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Autorità, a soggetti terzi, pubblici o privati.
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell'Autorità ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Autorità.
3. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso,
un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un
concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
4. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere
oneroso per l' Autorità e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
5· Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola
iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. Il patrocinio e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano come fine il lucro.
7· Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, purchè presentino un contenuto strettamente legato al settore dei contratti pubblici e siano ritenute di particolare rilievo.

Articolo 2
(Beneficiari)
1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a:
- associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale,
scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di
correttezza e validità dell' iniziativa;
-soggetti di chiara fama e prestigio.
Articolo 3
(Presentazione delle domande)
1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare apposita istanza scritta,
indirizzata al Presidente dell'Autorità almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell'
iniziativa programmata.
2. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell' iniziativa programmata.
Articolo 4
(Procedimento e valutazione delle istanze)
L'Ufficio del Segretario Generale, cui compete l'incarico di effettuare la relativa istruttoria e di
predisporre il provvedimento finale di concessione o di diniego, verificata la completezza della
domanda, valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell' iniziativa
oggetto dell'istanza con i fini istituzionali dell'Autorità, tenendo conto altresì:
-della rilevanza dell' iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e ai compiti dell' Autorità;
-del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
- dell' interesse generale dell' Autorità all'iniziativa.
2. A conclusione dell' istruttoria, il Segretario Generale sottopone al Presidente la propria
proposta per l'approvazione.
Articolo 5
(Concessione del patrocinio)
1. Il Consiglio adotta il provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio.
2 . La concessione del patrocinio non comporta per l'Autorità né l'erogazione di contributi, né
alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa.
3. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
4. Il provvedimento di concessione viene comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla
sua adozione.
5. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.
Articolo 6
(Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)
1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio dell' Autorità sono
autorizzati formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto
comunicazione ufficiale da parte dell'Autorità.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti,
locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio dell'Autorità.
3. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici
patrocinatori dell' iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio
Comunicazione dell'Autorità per il relativo benestare.
5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all'Autorità per
eventuali controlli.
Articolo 7
(Sanzioni)
1. L'Autorità può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria
immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente
regolamento e nel provvedimento di concessione.
2 . Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità
dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura
"patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente
regolamento, è altresì inibita , per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori
patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori
responsabilità di ordine penale e civile .
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1.Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.
Articolo 9
(Entrata in vigore)

1 .Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet e nella rete Intranet dell' Autorità ed
entra in vigore il 18 marzo 2009.